Prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Con l'applicazione dell’Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007 (Disposizioni in materia di beni culturali), l’art. 69 della Legge 22 aprile 1941 n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" diventerebbe:

1.Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

  • 1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.
  • 1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato- Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
  • 1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

La nostra proposta (in corso di elaborazione)

Legenda

  • testo aggiunto
  • testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
  • commento (non fa parte della proposta)
  • testo eliminato

Art. 69

  1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:tutte le opere tutelate dal diritto d’autore o di pubblico dominio.

a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

Vengono accolte le richieste dell’Aib (documento Aib sul prestito del 7 luglio 2005) di:

  • garantire la gratuità del prestito in biblioteca, affermando la ferma contrarietà al pagamento da parte degli utenti, delle biblioteche o delle loro amministrazioni di appartenenza, e si osserva che il diritto degli autori è già ampiamente ricompensato, grazie a una serie di normative e provvedimenti nazionali, che vanno dagli incentivi fiscali a finanziamenti diretti alle attività editoriali, o di promozione di prodotti librari. A livello locale, inoltre, molte regioni, province e comuni stanziano annualmente cospicui fondi per l'organizzazione di iniziative di promozione della lettura, di eventi, fiere, presentazioni di volumi.
  • eliminare la frase "eccettuati gli spartiti e le partiture musicali", poiché tale esclusione non sembra giustificata in alcun modo.

b) iI fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, potranno essere oggetto di prestito solamente se decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

  • 1-bis Al fine di assicurare esclusivamente agli autori la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro. 3.000.000,00 in euro equivalente a e derivante dai proventi raccolti dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) confluiti nel cosiddetto “fondo dei diritti irripartibili”.
  • 1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (Siae) tra gli aventi diritto, proporzionalmente al numero di prestiti di loro opere effettuati sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato- Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla Siae una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
  • 1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, a eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.
Strumenti personali