Libertà di copia privata

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Indice

La carta dei diritti del fruitore di opere

Carta dei diritti dei fruitori

Traduzione italiana e modifica sostanziale di “The Consumer Technology Bill of Rights”

  1. I fruitori hanno il diritto di usufruire quando vogliono dell’opera di cui sono in possesso legittimo e a cui hanno libero accesso legittimo (ad esempio trasmessa su radio, televisione pubblica o privata, gratuita o a pagamento oppure eseguita in luogo pubblico o a cui si ha avuto accesso in seguito a pagamento), purché la fruizione sia privata (diritto di spostamento nel tempo o time-shift). Questo ti da il diritto di registare un video o un audio per rivederlo o risentirlo più tardi. Impedisce anche l’utilizzo di digital restriction management (drm) che limitano nel tempo gli utilizzi privati (mp3 che si cancellano dopo la prima esecuzione o pay-tv che non possono essere video-registrate e che impediscono la visione, al di fuori di un determinato periodo temporale, di contenuti regolarmente acquistati). Ad esempio, puoi usare il tuo videoregistratore per registrare uno show televisivo e rivederlo dopo qualche ora, ma anche per conservare il ricordo di concerto per cui hai regolarmente pagato il biglietto, o per ricordarti la visita a un museo.
  2. I fruitori hanno il diritto di usufruire dove vogliono della copia o rappresentazione dell’opera di cui sono possessori legali, sia trasferendola su supporti differenti dall’originale, ma comparabili, che usufruendone su una qualsiasi piattaforma di loro scelta (diritto di spostamento nello spazio o space-shift). Questo ti da il diritto di use your content in different places (as long as each use is personal and non-commercial). For example, you can copy a CD to a portable music player so that you can listen to the songs while you're jogging.
  3. I fruitori hanno il diritto di realizzare copie di sicurezza (o backup) della copia o rappresentazione dell’opera di cui sono possessori legali, per evitare di rovinare o perdere l’originale, su qualsiasi piattaforma di loro scelta.. Questo di da il diritto di realizzare copie d’archivio che possono essere utilizzate nel caso in in cui le copie originali si rovinino o non siano più utilizzabili.
  4. I fruitori hanno il diritto di eseguire legalmente le copie o rappresentazioni delle opere di cui sono possessori legali su qualsiasi piattaforma di loro scelta. Questo ti da il diritto di ascoltare la musica regolarmente acquistata sia sul tuo player Rio che sul tuo iPod, di vedere la tv sul tuo computer e di eseguire su un sistema operativo Gnu-Linux qualsiasi dvd di cui sei legalmente in possesso.
  5. I fruitori hanno il diritto di convertire in formati diversi la copia o rappresentazione dell’opera di cui sono possessori legali. Questo ti da il diritto di modificare il formato per rendere i contenuti utilizzabili e più accessibili. Ad esempio, un non vedente può modificare un e-book in modo che un dispositivo di sintesi vocale possa leggerlo.
  6. I fruitori hanno il diritto di utilizzare la tecnologia per garantirsi tutti i diritti precedentemente menzionati. Questo ultimo diritto ti garantisce la possibilità di esercitare tutti gli altri. Alcune leggi di diritto d’autore sono dei paradossi: da un lato affermano di garantire determinati diritti mentre, dall’altro, rendono criminali tutte le tecnologie che possono permettere di esercitarli. All’opposto, la “Carta dei diritti dei fruitori” afferma che nessuna barriera tecnologica può impedirti di esercitare i tuoi diritti di fruitore (uso equo o fair use).

La nostra proposta (in corso di elaborazione)

Legenda

  • testo della proposta originale
  • testo aggiunto
  • testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
  • commento (non fa parte della proposta)
  • testo eliminato

All’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 71 sexies

  1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso privato, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all’opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102-quater Chiunque, ai sensi della presente legge, possieda legittimamente un’opera su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copie illimitate su qualunque supporto e in qualsiasi formato e dimensione, per proprio uso strettamente personale<(ad esempio per fini di archiviazione o conservazione).
  2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terziè consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi degli articoli 180-ter e 180-quater. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personaleprivato costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
  4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuarne una copia privata, anche solo analogica,copie, anche digitali, e modifiche per uso personaleprivato, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei dirittisenza limitazione di numero.
  5. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 4 sono nulle.Equivalente a “Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di cui al comma :4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma”.

Art. 71-octies

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
  3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

Art. 71-novies

  1. Le eccezioni e limitazionilibere utilizzazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate a opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
  2. Le disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi.
  3. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto dall’articolo 71-septies, comma 1, spetta all’autore dell’opera o ai suoi aventi causa.
  4. La quota di compensi prevista dall’articolo 71-septies riservata agli autori o ai loro aventi causa, delle opere di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all’articolo 190.

Bibliografia

  • Uk vicino alla svolta sulla copia privata, Punto Informatico, 31 ottobre 2006. Lecito pensarlo dopo il clamoroso rapporto di un importante istituto britannico che invita il Legislatore a consentire ai consumatori di far ciò che vogliono dei cd e dvd che acquistano.

Sony contro il backup dei cd-audio, Punto Informatico, 4 ottobre 2007. Comincia il processo del primo caso in cui Riaa ha dinanzi una giuria e la discussione subito si accende per le dichiarazioni dei rappresentanti delle major. Secondo cui fare una copia di un brano regolarmente acquistato è un furto.

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