Libertà di copia e di accesso alle opere di pubblico dominio
Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).
La nostra proposta (in fase di elaborazione)
Legenda
- testo della proposta originale
- testo aggiunto
- testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
- commento (non fa parte della proposta)
- testo eliminato
- Tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato devono essere liberamente riproducibili dai cittadini.
- Dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le rappresentazioni o riproduzioni finanziate, in toto o in parte superiore al 40%, con soldi pubblici, di opere di pubblico dominio, sia di proprietà dello Stato che di privati, devono essere, a loro volta, di pubblico dominio e rese accessibili e riproducibili su richiesta di qualsiasi cittadino. Potranno essere emessi esclusivamente bandi che prevedano, da parte di tutti gli autori coinvolti, la cessione allo Stato tutti i diritti di utilizzo economico.
- Qualora si attui una conversione in formati digitali (necessaria o prevista), i file relativi devono essere pubblicati su internet e facilmente accessibili, in spazi di proprietà dello Stato o affidati a servizi privati che devono impegnarsi a garantirne l’accessibilità e, in ogni caso, segnalare prontamente all’ente affidante l’interruzione del servizio per tempi superiori alle 48 ore.
- Dall’entrata in vigore della presente legge, devono essere rilasciate sotto una licenza che ne permetta almeno la riproduzione, l’esecuzione e la modifica per fini non commerciali da parte di qualsiasi cittadino:
- tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in toto o in parte, da privati, di opere di pubblico dominio i cui diritti di utilizzo economico sono di proprietà dello Stato;
- tutte le riproduzioni e/o rappresentazioni finanziate, in parte inferiore al 60%, con soldi pubblici, di opere di proprietà di privati.
- In ogni caso sopracitato deve essere sempre segnalata in modo chiaro e visibile l’attribuzine della paternità dell’opera e l’appartenenza al pubblico dominio o i termini della licenza sotto cui l’opera è rilasciata.
- Dall’attuazione dei precedenti articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.