Equo compenso per la diffusione in Internet di opere protette

Dal Network Frontiere Digitali (www.frontieredigitali.net).

Qualora l’autore non autorizzi espressamente la diffusione di una sua opera tramite una licenza generale pubblica “con alcuni diritti riservati”, la condivisione è consentita dietro pagamento di un equo compenso.

Non dimentichiamo che, attualmente, per coprire i “danni” causati dalla “pirateria” paghiamo già una tassa alla Siae su ogni supporto di memoria. Non è forse sufficiente? Vogliono farcene pagare altri? Si affaccia l’ipotesi di una tassa sulle connessioni che servirebbe a coprire i “danni” della condivisione tramite peer-to-peer (p2p), legalizzandola.

Se è possibile trasmettere musica e film via radio e via tv semplicemente pagando una quota alla SIAE, deve anche essere possibile diffondere questi stessi materiali su Internet e reti intranet, ad esempio via IPTV, IP Radio e soprattutto via sistemi P2P pagando una cifra equa alla SIAE. L'idea delle ADSL dotate di "diritto di download incluso nel canone" è, di fatto, una estensione del principio già esistente anche se, dati gli elevati costi nazionali delle ADSL, si preferirebbe un abbonamento a parte da riscuotere, alla stregua, ma non nell'importo, del canone televisivo, direttamente dalla SIAE (questo per evitare episodi tipo Peppermint).

Naturalmente tale "canone" dovrebbe essere differenziato in base all'utilizzo a fini (prevalentemente) commerciali o (prevalentemente) no profit. Tuttavia, va anche riconosciuto esplicitamente il diritto dell'utente di fare uso di una qualunque tecnologia e di non essere perseguitato o discriminato per questa sua scelta, visto che su una rete P2P si può condividere materiale NON coperto da copyright. Non si può equiparare il file sharing al furto. Una chiara ed esplicita depenalizzazione del reato è assolutamente necessaria. Anche l'illecito amministrativo è poco sostenibile e poco gestibile al giorno d'oggi. Crediamo che sia tempo di parlare di semplici "multe" per il P2P nello stesso modo in cui si parla di multe per divieto di sosta. Ogni eccesso di repressione su questi temi serve solo ad esasperare la tensione tra clienti/cittadini e aziende/forze dell'ordine.

Una conseguenza ovvia di quanto appena detto a proposito del P2P è la necessità di prevedere dei contratti collettivi tra detentore/gestore dei diritti e associazioni/cooperative di consumatori. Un club di musicofili deve poter sottoscrivere un contratto adeguato alle sue esigenze con SIAE o chi per essa. Una cooperativa di consumatori deve poter creare un suo circuito multimediale per i soci, esattamente come crea un suo ipermercato di prodotti fisici.

Indice

La nostra proposta

Legenda

  • testo della proposta originale
  • testo aggiunto
  • testo aggiunto con incertezza da parte dello stesso autore
  • commento (non fa parte della proposta)

testo eliminato

Art. 180-ter

Vedi pdl 2963/07 dal titolo: “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico.” In sintesi, la proposta:

  1. liberalizza lo scambio attraverso le reti digitali, per uso personale, delle opere creative;
  2. a fronte di ciò, prevede un compenso forfetario a carico degli utenti delle reti peer-to-peer;
  3. stabilisce il modo in cui le agenzie di gestione collettiva dei diritti raccolgono e ripartiscono questi compensi agli autori ed agli altri aventi diritto. Il progetto si compone di 3 articoli:
    • Art. 1 Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di archivi tra persone fisiche
    • Art. 2. Riproduzione privata ad uso personale
    • Art. 3 Regolamento di attuazione.
  1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi.
  2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1.
  3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.
  4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
  5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 180-quater

vedi pdl 2962/07 dal titolo: “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico”. Il progetto si compone di 3 articoli:

  • Art. 1 Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di opere di archivi pubblici
  • Art. 2. Riproduzione privata a uso personale
  • Art. 3 Regolamento di attuazione.
  1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o di detentori di diritti connessi.
  2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.
  3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati o aderenti.
  4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.
  5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
  6. Gli enti pubblici sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti d'autore necessari per esercitare le facoltà di cui al medesimo comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
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